Compenso per l'amministratore giudiziario.

Pubblicato il 30 maggio 2025 alle ore 22:52

Tribunale di Varese sentenza n. 3558 del 30 aprile 2025.

Amministratore giudiziario ed assegnazione personale del compenso. Il fatto

La fattispecie oggetto della recente sentenza in esame è la seguente: un condominio, dopo avere ottenuto dal Tribunale la nomina di un amministratore giudiziario procedeva alla sua revoca ed affidava l'incarico ad altro soggetto. L'Amministratore revocato per il periodo nel quale aveva prestato la sua attività professionale per conto del condominio, emetteva una fattura per il compenso a lui spettante, chiedendo il rimborso delle spese vive. Il tutto senza avere mai investito l'assemblea in ordine al riconoscimento di quanto asseritamente a lui spettante.  In aggiunta, tale importo aveva costituito l'oggetto di un assegno, tratto sul conto corrente condominiale ed in favore della società di cui l'amministratore giudiziario stesso era socio.

Il condominio, pertanto, si era rivolto al Tribunale chiedendo che l'ex amministratore e/o la società di riferimento venissero condannati, in solido, alla restituzione di quanto illegittimamente incassato. A questo proposito l'attore aveva evidenziato sia che all'amministratore di nomina giudiziale, non equiparabile all'amministratore nominato dall'assemblea, non si applicano tutte le norme relative al mandato, sia che l'assemblea non aveva mai approvato il preventivo concernente l'entità economica per l'incarico di cui trattavasi. Per contro ad avviso dei convenuti, che avevano chiesto il rigetto della domanda, anche l'amministratore di nomina giudiziaria, se revocato senza giusta causa, ha diritto a ricevere l'intero compenso oltre al risarcimento dei danni ex art. 1725 c.c., tanto più se quello annuale - come nel caso di specie - era in linea con quello riconosciuto al precedente amministratore.

Fonte: https://www.condominioweb.com/anche-il-compenso-per-lamministratore-giudiziario-e-soggetto-ad-approvazione-dellassemblea.22751

All'amministratore spetta solo il corrispettivo per il lavoro svolto. 

È questa, sostanzialmente, la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale di Varese una volta che sui fatti posti a fondamento dell'azione intrapresa dal condominio era caduto l'accertamento positivo del giudice. Parimenti dimostrato che il convenuto aveva restituito all'attore parte della somma complessiva per cui era causa.

Detto questo la controversia è stata definita con una duplice condanna: i convenuti, in solido, hanno dovuto restituire al condominio il residuo di tale somma, mentre parte attrice aveva dovuto versare alla controparte un importo, giudizialmente determinato, a titolo di compenso per il breve periodo nel quale era stato effettivamente svolto l'incarico amministrativo, oltre al rimborso delle spese documentate ed anticipate per lo stesso condominio. Il tutto con una parziale compensazione delle spese processuali.