SUPERBONUS: COMPENSO AMMINISTRATORE.

Pubblicato il 12 giugno 2025 alle ore 22:23

L'ex amministratore di un caseggiato chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo che imponeva al condominio il pagamento di un compenso straordinario di € 40.000,00, deliberato in occasione di lavori di efficientamento energetico (Superbonus 110 %). L'opponente ha sollevato diverse criticità, sostenendo che la delibera condominiale non aveva raggiunto la maggioranza necessaria e che, successivamente, l'assemblea aveva deciso di abbandonare i lavori.

Inoltre, il condominio ha evidenziato che l'amministratore si era dimesso dopo soli 34 giorni, senza svolgere attività che giustificassero il compenso richiesto.

L'ex amministratore ha difeso la validità della delibera, sottolineando che era stata approvata con le maggioranze richieste e mai impugnata nei termini di legge. Ha inoltre argomentato che la delibera rappresentava un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. e che l'attività relativa al Superbonus era stata effettivamente svolta. Il Tribunale ha dato ragione al condominio.

Come ha notato il giudice modenese la detta delibera non può essere considerata un riconoscimento di debito, né comporta un'inversione dell'onere probatorio.

Infatti, la decisione assembleare si è limitata a predeterminare un compenso per un'attività che l'amministratore avrebbe dovuto svolgere, subordinandone implicitamente l'esigibilità all'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Come emerge dalla documentazione, i lavori deliberati non sono mai iniziati e sono stati definitivamente abbandonati con una successiva delibera del 15 febbraio 2022. Inoltre, l'amministratore ha rassegnato le dimissioni il 16 dicembre 2021, appena 34 giorni dopo l'approvazione del compenso.

Il Tribunale ha evidenziato che, in mancanza dell'esecuzione dei lavori, è venuto meno il presupposto stesso del compenso straordinario, non potendosi riconoscere una remunerazione per attività che non sono state (né avrebbero potuto essere) effettivamente svolte.

A parere dello stesso giudice le dimissioni rassegnate dall'amministratore prima dell'inizio dei lavori confermano ulteriormente l'assenza di un'effettiva attività straordinaria, rappresentando anzi un unilaterale recesso dall'impegno assunto


Fonte: https://www.condominioweb.com/superbonus-lamministratore-ha-diritto-al-compenso-extra-pattuito-solo-se-i-lavori-di-efficientamento-energetico.22810

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